Hai aperto una partita IVA in regime forfettario e vuoi stimare i contributi senza confonderli con l’imposta sostitutiva? Il primo passaggio è capire se la tua attività ricade nella Gestione Separata o nella gestione INPS di artigiani e commercianti: cambiano base di calcolo, presenza del minimale e agevolazioni disponibili.
Quale gestione INPS si applica alla tua attività?
La dicitura “regime forfettario” riguarda il trattamento fiscale, ma non identifica la gestione previdenziale. Un professionista senza una cassa previdenziale professionale autonoma può essere iscritto alla Gestione Separata. Chi esercita un’attività artigiana o commerciale, quando ricorrono i presupposti previdenziali, rientra invece nella gestione speciale corrispondente. La forma concreta dell’attività e il ruolo svolto contano: non basta guardare il codice fiscale o scegliere il regime fiscale.
Prima di fare i conti, quindi, chiarisci quale attività eserciti, come lavori e quale gestione risulta nella tua posizione INPS. Se stai ancora impostando l’attività, prepara le informazioni necessarie per avviare correttamente la partita IVA e confrontati con chi segue gli aspetti fiscali e previdenziali. Non è una scelta da dedurre dal solo fatto di avere una partita IVA in forfettario.
Come funziona il calcolo nelle tre situazioni?
Per artigiani e commercianti il sistema ordinario prevede un reddito minimale: i contributi minimi sono dovuti anche quando il reddito effettivo è inferiore alla soglia o negativo. Se il reddito supera il minimale, si aggiunge la contribuzione sulla quota eccedente, entro il massimale applicabile. Nel regime previdenziale forfettario, invece, per chi ne ha diritto la contribuzione sul reddito forfetario è ridotta del 35% sia per la quota riferita al minimale sia per l’eventuale eccedenza: il minimale non è soppresso. Sono due meccanismi diversi, non due aliquote intercambiabili.
Per la Gestione Separata non si applica il minimale fisso proprio delle gestioni artigiani e commercianti. Per i professionisti con partita IVA non pensionati e senza altra copertura previdenziale obbligatoria, la circolare INPS 2026 indica una quota IVS del 25%, a cui si aggiungono 0,72% e 0,35% per le tutele e il finanziamento indicati dall’Istituto. Per chi è pensionato o assicurato presso un’altra forma obbligatoria, l’aliquota indicata per il 2026 è invece del 24%. Queste aliquote non vanno trasferite automaticamente ad altre categorie della Gestione Separata, per le quali la circolare distingue specifiche situazioni. I valori sono riportati nella circolare INPS n. 8 del 2026.
Per artigiani e commercianti, la circolare INPS n. 14 del 2026 fissa al 24% l’aliquota per gli artigiani e al 24,48% quella per i commercianti. Per questa seconda categoria lo 0,48% aggiuntivo riguarda l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale; per entrambe è previsto il contributo di maternità di 0,62 euro mensili. Nel regime ordinario, il reddito minimale annuo 2026 è 18.808 euro. Su tale base, i contributi minimi annuali per titolari e collaboratori sono 4.521,36 euro per gli artigiani e 4.611,64 euro per i commercianti. La cifra dovuta nel tuo caso può variare in base alla posizione e ai mesi di iscrizione: i riferimenti ufficiali sono nella circolare INPS n. 14 del 2026.
Che cosa riduce davvero il 35%?
La riduzione del 35% è un’opzione previdenziale per artigiani e commercianti che applicano il regime forfettario e possiedono i requisiti previsti. Non è uno sconto automatico per chiunque abbia una partita IVA forfettaria, non riduce l’imposta sostitutiva e non trasforma il professionista in Gestione Separata in un iscritto alle gestioni speciali. La circolare INPS 2026 precisa che il beneficio riguarda chi era già ammesso nel 2025, mantiene i requisiti fiscali nel 2026 e non ha rinunciato; l’accesso avviene su domanda, non per il solo fatto di aver scelto il regime fiscale.
Il 35% riduce la contribuzione dovuta sul reddito, sia quella riferita al minimale sia quella sull’eventuale eccedenza; il minimale resta quindi dovuto, con la riduzione applicata alla contribuzione che lo riguarda. La riduzione può incidere anche sui mesi di contribuzione accreditati: il numero accreditato può essere inferiore in presenza del regime previdenziale forfettario. Per questo non è corretto confrontare soltanto la percentuale di riduzione con il contributo minimo ordinario senza considerare reddito, domanda e accredito contributivo.
Controlla nel Cassetto previdenziale quale opzione risulta attiva e se la domanda è stata accolta. L’INPS distingue il regime agevolato previdenziale dalle altre riduzioni e richiede l’istanza telematica nei casi previsti. La circolare n. 14 descrive anche il mantenimento per il 2026 dei soggetti già beneficiari nel 2025, se persistono i requisiti e non c’è rinuncia: non estendere questa continuità a chi non era già ammesso. Se la tua posizione è nuova o è cambiata, verifica la procedura applicabile nel tuo caso prima di versare importi ridotti.
Come considerare i contributi nella dichiarazione?
I contributi INPS e l’imposta sostitutiva sono voci distinte. Nel regime forfettario, i contributi previdenziali e assistenziali effettivamente versati si indicano nel quadro LM e si deducono dal reddito forfetario nei limiti della capienza prevista. L’eventuale eccedenza segue le regole dichiarative per la deduzione dal reddito complessivo: non equivale a un credito che abbatte direttamente l’imposta sostitutiva. Le istruzioni ufficiali per il quadro LM descrivono l’inserimento dei contributi versati e il trattamento della parte non capiente nel quadro LM della dichiarazione.
In pratica, non sottrarre dal reddito contributi soltanto stimati o non ancora versati e non confondere la deduzione con la riduzione contributiva del 35%. Prima di chiudere la dichiarazione, confronta gli importi pagati e quelli risultanti dalla posizione previdenziale; se vi sono collaboratori o contributi relativi a più attività, verifica come vanno attribuiti e dichiarati.
Come verificare importi e opzione prima del versamento?
Imposta il controllo in questo ordine: identifica la gestione previdenziale; verifica l’aliquota 2026 pertinente; stabilisci se operi con il minimale ordinario o con un’opzione previdenziale agevolata accolta; confronta reddito, mesi e importi esposti dall’INPS; infine controlla i versamenti effettuati e la loro indicazione in dichiarazione. Per artigiani e commercianti il Cassetto previdenziale espone gli importi dovuti e le istanze telematizzate; l’INPS mette inoltre a disposizione un simulatore, ma il risultato è indicativo e dipende dai dati inseriti.
Una stima non sostituisce la verifica della posizione. In particolare, controlla che non sia stato applicato un dato 2025 al calcolo 2026 e che l’eventuale riduzione sia davvero presente nel tuo profilo. Se stai cessando l’attività, considera separatamente gli adempimenti previdenziali e quelli fiscali: la chiusura della partita IVA non va confusa con la verifica di contributi ancora dovuti o di domande già presentate. Per una panoramica del regime fiscale, consulta anche la nostra guida al regime forfettario.



